La prima serie di disposizioni obbligatorie del *Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio* dell'Unione Europea (di seguito denominato PPWR, Regolamento (UE) 2025/40) entrerà ufficialmente in vigore il 12 agosto 2026. Questo regolamento, che sostituisce la precedente Direttiva (94/62/CE), è la "legislazione sugli imballaggi più severa nella storia dell'UE". Sarà applicato direttamente e in modo uniforme in tutti i 27 Stati membri senza richiedere ai singoli Stati membri di recepire la legislazione nei propri quadri giuridici. Questo traguardo segna l'ingresso formale degli imballaggi e dei beni confezionati esportati nell'UE in una nuova fase normativa caratterizzata da "standard unificati e conformità end-to-end".
Contenuto normativo
Ambito di applicazione del PPWR
Ambito di applicazione del PPWR: tutti i materiali, tutti gli scenari e tutti i componenti principali
Compatibile con tutti i materiali: plastica, cartone, vetro, metallo, pellicola composita, imbottitura in schiuma, rivestimenti-formati sotto vuoto, pellicola estensibile per spedizione espressa, piccoli sacchetti per imballaggio aromatizzati individuali, chiusura in plastica per confezioni regalo, ecc.;
Copre tutti gli scenari applicativi: imballaggi di vendita, imballaggi combinati, imballaggi per il trasporto, imballaggi per e-commerce, imballaggi per servizi e altro ancora;
Copre tutte le parti interessate: produttori, importatori, distributori, rivenditori, fornitori,-venditori transfrontalieri, operatori commerciali di esportazione e altri.
Limiti massimi per le sostanze presenti negli imballaggi
1. Il contenuto totale dei quattro metalli pesanti-piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente-in tutti gli imballaggi non deve superare 100 mg/kg;
2. Nuove restrizioni PFAS per gli imballaggi-a contatto con gli alimenti
· PFAS singolo (non-polimerico)<25 ppb
· PFAS totale (non-polimerico)<250 ppb
· Contenuto totale di PFAS (espresso come contenuto di fluoro) inclusi i polimeri Inferiore o uguale a 50 ppm
Metriche difficili della sostenibilità
1. Riciclabilità: a partire dal 1 gennaio 2030, gli imballaggi devono soddisfare il grado C o superiore (riciclabilità maggiore o uguale al 70%); a partire dal 1 gennaio 2038, saranno consentiti solo i prodotti di Grado A (riciclabilità maggiore o uguale al 95%) e Grado B (riciclabilità maggiore o uguale all'80%), mentre agli imballaggi di Grado C o inferiore sarà vietata l'immissione sul mercato.
2. Contenuto di plastica riciclata: per la prima volta nel settore degli imballaggi, il requisito relativo al contenuto di materiale riciclato è stato elevato a standard obbligatorio, con obiettivi graduali stabiliti per i diversi tipi di imballaggi in plastica;
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Contenuto di materiale/materiale riciclato |
1 gennaio 2030 |
1 gennaio 2040 |
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Imballaggi sensibili al contatto in PET- |
30% |
50% |
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Imballaggio non sensibile al-contatto PET- |
10% |
25% |
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Bottiglia per bevande in plastica-monouso |
30% |
65% |
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Altri imballaggi in plastica |
35% |
65% |
3. Riduzione e rapporto di vuoti: dal 2030 in poi, il rapporto di vuoti degli imballaggi sarà inferiore o uguale al 50% e un imballaggio eccessivo- sarà vietato;
4. Informazioni sull'etichettatura: gli imballaggi immessi sul mercato devono essere conformi agli standard di etichettatura unificati prescritti dalle normative applicabili e devono rivelare la composizione del materiale e i marchi di riciclabilità;
5. Registrazione EPR: i produttori il cui imballaggio viene immesso per la prima volta sul mercato in uno Stato membro dell'UE o che vendono direttamente prodotti confezionati ai consumatori finali, devono completare la registrazione EPR in conformità con i requisiti del mercato di riferimento, presentare dichiarazioni sui dati di imballaggio e pagare le relative tariffe.
Raccomandazioni sulla conformità aziendale
Mancano meno di 20 giorni all'entrata in vigore del regolamento e le imprese esportatrici in settori quali il commercio elettronico transfrontaliero, i beni di consumo a rapida rotazione, i materiali a contatto con gli alimenti e i dispositivi medici devono agire immediatamente:
1. Screening delle sostanze pericolose: verificare se gli imballaggi in inventario sono conformi ai nuovi limiti normativi per evitare ritardi nello sdoganamento;
2. Indagine inversa sulla catena di fornitura: richiedere ai fornitori di materiali di imballaggio a monte di fornire rapporti di prova e dichiarazioni di conformità conformi agli standard PPWR;
3. Registrazione multinazionale EPR-: registrazione EPR completa in ciascuno stato membro di destinazione in base all'ubicazione del consumatore; una volta ottenuti i numeri di registrazione, caricarli sulla piattaforma per la verifica.
Funzionalità del servizio correlate a GRGTEST-
Conformità dei materiali di imballaggio contenenti sostanze pericolose a contatto con gli alimenti
1. Sicurezza chimica generale degli imballaggi: indicatori chiave tra cui quattro test sui metalli pesanti per PPWR, PFAS (fluoro totale/singoli composti), GB 43352 (standard rigorosi per gli imballaggi per consegne espresse), o-ftalaldeide, formaldeide, residui di solventi e IPA (in particolare in gomma/materiali riciclati/inchiostri nerofumo);
2. Norme sul contatto alimentare: GB 4806, GB 31604, EU 10/2011, FDA 21 CFR, LFGB, DGCCRF, Decreto Legislativo italiano n.1973, ecc., applicabili a materiali tra cui plastica/carta e cartone/metallo/gomma/rivestimenti/silicone/materiali smaltati/ceramica/vetro/adesivi/inchiostri, ecc.;
3. Sostanze soggette a restrizioni: bisfenoli, PFAS, SVHC, REACH XVII, articoli da testare ai sensi dell'Appendice I del regolamento POP, MOAH/MOSH francese e TSCA/TPCH statunitense-al passo con gli ultimi sviluppi normativi.
Proprietà fisiche dell'imballaggio
Test sulle proprietà dei materiali, tra cui velocità di trasmissione dell'ossigeno (OTR), velocità di trasmissione del vapore acqueo (WVTR), spessore e resistenza alla trazione.
Interpretazione normativa e consulenza sulla conformità
Fornire aggiornamenti dinamici sulle normative UE relative ai PPWR e ai materiali a contatto con gli alimenti, insieme al supporto della strategia di conformità.
